Art. 16 – Agevolazioni
1. Per le utenze domestiche, e non domestiche limitatamente nelle quali la produzione di rifiuti organici sia quantitativamente notevole quali ad esempio ristoranti, fiorerie, mense, che praticano il compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani con trasformazione biologica mediante composter, cumulo o altro, all’interno del territorio comunale, il Comune in sede di adozione del piano finanziario, determina annualmente l’importo delle agevolazioni da applicare per ciascuna categoria, con i seguenti parametri:
a) per le utenze domestiche una quota percentuale da detrarsi dalla quota fissa;
b) per le utenze non domestiche che per le caratteristiche dell’attività producano elevati quantitativi di frazione organica e che provvedono allo smaltimento di tali rifiuti mediante compostaggio od impiego nell’alimentazione animale, una riduzione percentuale della tariffa fissa per metro quadrato di superficie occupata.
2. La pratica del compostaggio è verificata periodicamente e qualora dagli accertamenti svolti non risulti effettuato, oltre al recupero della tariffa dell’anno in corso, sono applicate le sanzioni di cui all’articolo 25 del presente regolamento.
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Art. 17 – Riduzione per motivi di servizio
1. Nei casi in cui le postazioni di conferimento del rifiuto indifferenziato superino la distanza stradale di ml 1.000 dal limite della proprietà privata della singola utenza, la tariffa è dovuta in misura non superiore al 40%.
2. L’interruzione temporanea del servizio di gestione dei rifiuti per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esonero o riduzione della tariffa.
Art. 18 – Sostituzione del Comune al soggetto tenuto al pagamento
1. Il Comune si sostituisce all’utenza nel pagamento parziale dell’importo dovuto a titolo di tariffa nella misura da determinarsi in sede di adozione del piano finanziario nel caso di:
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b. per i quali vengano conferiti rifiuti indifferenziati come pannolini L’ammontare di detta agevolazione per ciascuna utenza potrà prevedere una riduzione della quota variabile della tariffa in misura applicata sui volumi eccedenti il volume minimo di cui all’art. 15 comma 3. I requisiti per beneficiare dell’agevolazione devono risultare da idonea e documentata richiesta presentata al Comune dall’utente interessato.
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